Il Decreto fiscale 2019, ribattezzato “strappa-cartelle”, ha deliberato in merito alle multe stradali ed al bollo automobili, affermando che sotto i 1000 euro non si pagano più.
Quindi risultano cancellati d’ufficio tutti i debiti per il bollo auto non pagato dal 2000 al 2010. E fino a un importo massimo di 1.000 euro. Lo stesso Decreto fiscale interviene anche sulla tassa automobilistica.
Il ministero, nei scorsi giorni, ha fatto chiarezza su quanto disciplina il suddetto decreto, in vigore da alcuni mesi.
Questa decisione è stata deliberata da una sentenza della Corte di Cassazione che ha reso noto come è possibile annullare tali sanzioni in determinate circostanze.
Si fa riferimento al Decreto Legge n.119 del 2018 in base al quale le multe stradali sotto questa cifra non si devono pagare. A patto che non siano previsti i pagamenti di interessi di mora, né le maggiorazioni previste per legge.
Quindi l’automobilista non è tenuto a pagare eventuali cartelle esattoriali di importo inferiore ai 1.000 euro in casi specifici.
In pratica la cancellazione delle cartelle esattoriali di chi non ha pagato il bollo auto e/o le multe stradali è associato a delle precise disposizioni legislative.
In base all’articolo 4 del Decreto legislativo n. 119/2018 si ratifica la rottamazione ter.
Ma sussiste l’obbligo di pagamento per i contribuenti che sono incorsi in debiti di natura fiscale non inferiori ai 1.000 euro.
Mentre è possibile svincolarsi dall’onere del pagamento, se l’iscrizione a ruolo delle cartelle esattoriali e del fermo amministrativo si colloca tra il 2000 ed il 2010.
In tal caso l’Agenzia delle Entrate non avrà modo di pretendere il pagamento delle cartelle di importo inferiore a 1.000 euro, relative a questo range temporale.
Il contribuente che non ha pagato il bollo auto e/o le infrazioni stradali avrà la possibilità di sfruttare il condono delle sanzioni pecuniarie.
A patto però che il singolo importo delle cartelle esattoriali sia sotto questa cifra e che riguardi l’arco di tempo previsto.
Concludendo, quindi, il condono si può utilizzare solo se il debito risulta inferiore a 1000 euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) contratti tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.
I contribuenti che non sono tenuti a pagare le multe ed il bollo non devono fare nulla, in quanto la cancellazione del debito sarà automatica.
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